notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26864 del 18/12/2014
Adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. - Avviso di ricevimento della raccomandata informativa - Applicabilità della legge n. 890 del 1982 - Esclusione - Applicabilità del solo regolamento postale d.m. 9 aprile 2011 - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26864 del 18/12/2014
In tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. (Nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26864 del 18/12/2014