Elezione di domicilio della parte presso un ufficio giudiziario - Efficacia ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19556 del 26/08/2013
La parte che conferisce procura "ad litem" non può eleggere domicilio presso un ufficio giudiziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 cod. proc. civ., questa norma presupponendo uno specifico mandato e, quindi, un accordo col domiciliatario, da escludere riguardo agli uffici giudiziari, tranne che nei casi espressamente previsti dalla normativa, come per la domiciliazione contemplata - per i soli professionisti, tuttavia, e non per le parti - dall'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19556 del 26/08/2013