notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13218 del 28/05/2013
Disciplina prevista dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. - Rispettivi presupposti e condizioni di applicabilità - Oneri probatori gravanti sul soggetto che promuove la notificazione - Fattispecie relativa a destinatario "trasferito". Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13218 del 28/05/2013
La notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ. come abilitate a ricevere tale atto. Diversamente, la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità deve ricorrere tuttavia l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento - a cura del soggetto che promuove la notificazione - delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. (In applicazione del principio su esteso, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'invalidità della notifica fatta, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., a destinatario che risultava dalla relata "trasferito", essendo incerto il luogo della notifica).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13218 del 28/05/2013