notificazione dell'atto di impugnazione - in genere - evento idoneo a determinare l'interruzione del processo - mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - impugn
capacità processuale - in genere - minorenne - raggiungimento della maggiore età - mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - impugnazione - notificazione al legale rappresentante - legittimità - esclusione - ignoranza incolpevole dell'evento da parte dell'impugnante - configurabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8194 del 04/04/2013
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8194 del 04/04/2013