Consegna al portiere di un condominio nella esclusiva qualità di addetto alla ricezione da parte del destinatario dell'atto - Applicabilità della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., anziché dal quarto comma del medesimo articolo - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18492 del 26/10/2012
Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18492 del 26/10/2012