notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012
Produzione dell'avviso di ricevimento - A mezzo di copia fotografica o fotostatica - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012