notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9114 del 06/06/2012
Mancato perfezionamento della notifica per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Mancata attivazione in un tempo ragionevole - Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9114 del 06/06/2012
In tema di notificazione degli atti processuali, quando la stessa debba avvenire in un termine perentorio e non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, la parte istante, dopo aver appreso l'esito negativo del procedimento notificatorio, ha l'onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadenze. Ne consegue che, ove la parte istante non si attivi in un tempo ragionevole, deve escludersi la sussistenza dei presupposti che consentono al giudice di disporre la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha respinto l'istanza di rimessione in termini per la notifica di un ricorso per cassazione agli eredi di una parte che era risultata deceduta, essendo decorsi sedici mesi dalla notizia della morte, acquisita nel corso dell'attività di notifica, e non essendo allegate nell'istanza particolari giustificazioni per la protrazione dell'inerzia).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9114 del 06/06/2012