negozi giuridici - unilaterali - recettizi - comunicazione - forme - utilizzo, da parte del legislatore, del termine "notificazione" - esecuzione mediante ufficiale giudiziario - necessità - esclusione - fattispecie in tema commercializzazione di farmaci.
igiene e sanità pubblica - attività soggette a vigilanza sanitaria - specialità medicinali (produzione e commercio) - in genere - ritiro dal commercio di un medicinale - notificazione ai sensi dell'art. 19, secondo comma, d.lgs. n. 178 del 1991 - forme - a mezzo ufficiale giudiziario - necessità - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27782 del 20/12/2011
L'uso, da parte del legislatore, del termine "notificazione", al di fuori dell'ambito processuale, può servire anche ad indicare una forma di comunicazione, per gli atti di carattere recettizio, diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione dell'art. 19, secondo comma, del d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178, sul presupposto che tale disposizione imponesse al responsabile dell'immissione in commercio di un medicinale, quale unica forma per la comunicazione in essa prevista, la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27782 del 20/12/2011