Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5006 del 08/03/2005
Competenza territoriale - Foro delle persone fisiche - Domicilio - Rilevanza - Nozione - Trasferimento della residenza - Presunzione di trasferimento anche del domicilio - Configurabilità - Fattispecie.
Ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Nella specie il convenuto aveva trasferito la residenza da Palermo a Cefalù, continuando a svolgere attività professionale nel capoluogo; la S.C, nel confermare la sentenza di merito, ha precisato che il trasferimento della residenza comporta la presunzione di trasferimento anche del domicilio, presunzione non superata dalla permanenza dello studio legale in Palermo, in mancanza di prova sia della persistente iscrizione nell'albo professionale di quella città, sia del carattere fittizio del trasferimento di residenza).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5006 del 08/03/2005