Notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010
Consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario - A persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo al "firma del destinatario o di persona delegata" - Validità della notifica - Fondamento - Mancato sbarramento della casella relativa alla consegna dell'atto al destinatario - Irrilevanza.
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010