Procedimento civile - notificazione - ordinata dal giudice – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008
Ricorso per cassazione ed avviso di fissazione dell'udienza di trattazione - Notificazione a mezzo "fax" - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
La notifica del ricorso per cassazione, e dell'avviso di fissazione della relativa udienza di trattazione, mediante utilizzo del "fax", previa autorizzazione in tal senso da parte del primo presidente della Corte di cassazione, trova giustificazione nella previsione dell'art. 151 cod. proc. civ., che consente di autorizzare la notifica in un "modo diverso da quello stabilito dalla legge" quando sussistano esigenze di particolare celerità (nella specie, da ravvisarsi nella necessità di decidere il ricorso entro un termine, ristretto, che rispetti quello, non dilazionabile, stabilito dall'art. 61 Cost. per lo svolgimento della consultazione elettorale), là dove l'idoneità dello strumento del "fax" a costituire, in via di principio, un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, è desumibile dall'opzione effettuata dallo stesso legislatore nell'introdurre una siffatta previsione - sia pure in riferimento a fattispecie specifiche di comunicazione - nell'ultimo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs n. 40 del 2006.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008