Discordanza fra la copia e l'originale - Prevalenza della copia - Impugnazione di falso della relata posta sull'originale - Necessità - Esclusione.
Nell'ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l'interessato può far valere eventuali nullità dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale, e ciò perché, da un lato, grava sull'attore l'onere di verificare l'effettiva conformità dell'atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia, e dall'altro perché si deve garantire l'affidamento del destinatario sull'atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14686 del 25/06/2007