Perfezionamento - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova certa della tempestività della consegna - Requisiti.
Ove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a provare l'ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell'art. 372 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14294 del 20/06/2007