Impugnazione della sentenza di primo grado - Notifica presso il procuratore domiciliatario, dopo la cancellazione dall'albo - Conseguenze - Inesistenza - Configurabilità - Prova dell'evento - Onere della parte interessata.
Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale, nella specie disposta con sanzione disciplinare, si determina la cessazione dell'avvocato dallo "ius postulandi" e perciò di ogni collegamento con la parte. Ne consegue che la notificazione dell'atto di appello presso il suddetto difensore è affetta da inesistenza, rilevabile a prescindere dalla "denuntiatio" o dalla certificazione contenuta nella relata di notificazione. Tuttavia l'evento da cui scaturisce tale inesistenza deve essere dimostrato dalla parte interessata, eventualmente anche mediante produzione documentale ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. ove il vizio venga dedotto in cassazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17763 del 04/08/2006