Consegna a persona di famiglia - Rapporto di parentela - Indicazione nella relata di notifica - Contestazione da parte del destinatario - Ammissibilità - Onere della prova - Produzione di stato integrale di famiglia - Inidoneità - Fondamento.
In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012