Giudizio di appello - Atto di appello indirizzato a persona diversa dal procuratore costituito - Inesistenza - Configurabilità - Nullità - Esclusione - Fase della notifica - Ininfluenza - Identità di studio legale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di appello, l'atto di impugnazione indirizzato a soggetto diverso dal procuratore costituito è da considerare inesistente anziché nullo, con conseguente insanabilità, in quanto l'erronea identificazione del soggetto, cui l'atto, per legge, deve essere diretto, rende ininfluente la successiva fase di notifica, e, quindi, irrilevante il riferimento alla identità del domicilio, al rapporto di parentela o alla comunanza dello studio legale, sede del domicilio eletto. (Nella specie, l'atto di appello era stato indirizzato, invece che al procuratore costituito, ad altro avvocato, figlio del primo).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24506 del 21/11/2011