notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 13/12/2012
Persona giuridica - Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità alternative - Notificazione tramite servizio postale - Ammissibilità - Fattispecie relativa a ricorso di fallimento con decreto di convocazione del debitore all'udienza.
In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 13/12/2012