notificazione - Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27112 del 23/12/2009
Notifiche alle società non aventi personalità giuridica - Luogo principale - Sede ove la società svolga attività continuativa - Scioglimento della società - Inapplicabilità del criterio - Conseguenze - Utilizzo immediato delle forme sussidiarie di notifica - Legittimità.
Il principio di cui all'art. 145, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo antecedente alla modifica operata con l'art. 2 della legge n. 263 del 2005, inapplicabile "ratione temporis" -, secondo il quale le notifiche alle società non aventi personalità giuridica si eseguono, innanzitutto, nella sede, indicata dall'art. 19, secondo comma, cod. civ., ove la società svolga attività continuativa, non può operare nel caso in cui la società si sia sciolta e sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore alla data di notifica, non essendo più possibile, in tale ipotesi, individuare quale fosse la sede dell'attività continuativa e dovendosi, per contro, ritenere l'esito negativo della notifica presso l'indirizzo precedente lo scioglimento. Ne consegue che, nel caso anzidetto, può farsi ricorso direttamente alle forme sussidiarie di notifica previste dall'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27112 del 23/12/2009