notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009
Impossibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Sequenza dei procedimenti notificatori sostitutivi - Individuazione - Ricorso alle modalità previste dall'art. 143 cod. proc. civ. nei confronti del legale rappresentante della persona giuridica - Legittimità - Condizioni - Residualità - Fattispecie.
In tema di notificazione alle persone giuridiche, nel regime anteriore alle modifiche apportate con la legge 28 dicembre 2005, n. 263, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza nella quale non era stata ravvisata la nullità della notificazione della domanda giudiziale effettuata nei confronti di una s.a.s. malgrado si fosse proceduto, dopo l'esito negativo della notifica presso la sede della società, direttamente alla notificazione alla società ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., senza prima tentare la notificazione al legale rappresentante della società stessa, del quale erano note le generalità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009