notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16102 del 20/07/2007
Indicazione della denominazione e della sede - Onere della parte notificante - Indicazione della persona fisica incaricata di ricevere la notifica in luogo del rappresentante legale - Esclusione - Consegna dell'atto al di rinvenuto nella sede - Idoneità - Fattispecie.
La parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha l'onere d'indicarne la denominazione e la sede (quali risultano dall'atto costitutivo e dallo statuto), in modo da consentire senza incertezza l'identificazione dell'ente destinatario della notifica, ma non è tenuta anche ad indicare, nè ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. Tale compito è di spettanza dell'ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche investigazioni, può presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto, che il soggetto rinvenuto nella sede legale dell'ente, dichiaratosi di, sia tra i soggetti indicati dall'art. 145 cod. proc. civ. come abilitati a ricevere la notificazione. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato invalida la notifica di un avviso di accertamento notificato presso la sede della società ad un soggetto con qualifica di magazziniere che, però, si era qualificato all'ufficiale notificatore come "impiegato").
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16102 del 20/07/2007