notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12754 del 14/06/2005
Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Presunzione di adibizione alla ricezione dell'atto - Onere della prova contraria a carico della società - Sussistenza.
La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art.145 cod. proc. civ.; ne consegue che, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non di, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12754 del 14/06/2005