Notificazione a società commerciale - Notifica presso il domicilio dell'amministratore - Ammissibilità - Presupposti - Previo esperimento di tentativo di notificazione presso la sede sociale - Necessità - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Esclusione.
Nella vigenza del testo originario dell'art. 145 cod. proc. civ. (e quindi anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), affinché potesse ritenersi valida la notifica eseguita al domicilio personale dell'amministratore di una società commerciale, era necessario dimostrare che la notifica fosse stata infruttuosamente tentata presso la sede della società, e tale prova doveva fornirsi unicamente e necessariamente attraverso la produzione di una relazione di notificazione negativa, e non già attraverso presunzioni.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008