Regolamento di competenza - Errore materiale concernente solo una cifra del numero civico dell'indirizzo del destinatario - Reiterazione dell'impugnazione oltre il suo termine di decadenza - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Condizioni.
In tema di notifiche, l'erronea indicazione del solo numero civico dell'indirizzo del difensore costituito destinatario dell'atto, che abbia determinato l'esito negativo della notificazione del ricorso per regolamento di competenza e, conseguentemente, il superamento del termine di decadenza per la sua proposizione, costituisce mero errore materiale e non provoca l'inammissibilità dell'impugnazione qualora la seconda notifica vada a buon fine entro un termine ragionevole, non altrimenti abbreviabile (nella specie lo stesso giorno del ritiro dell'atto non notificato).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14337 del 25/06/2014