Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e il domicilio indicato nel mandato alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento.
Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013