impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - agli eredi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 21/03/2016
morte della parte destinataria della notifica dell'impugnazione avvenuta prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa - Art. 330, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina utilizzabile - Individuazione - Fondamento.
In caso di morte della parte originaria prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa, l'impugnazione di quest'ultima può essere anche notificata, impersonalmente e collettivamente, agli eredi della parte deceduta, purchè sia eseguita presso l'ultimo domicilio del defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al domicilio eletto dal "de cuius" presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio. In tal caso, infatti, non trova applicazione la particolare disciplina di cui all'art. 330, comma 2, c.p.c., ma quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 286 e 328, comma 2, c.p.c., attesa l'evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare l'impugnazione medesima.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 21/03/2016