Notificazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12806 del 29/05/2006
Relazione ex art. 148 cod. proc. civ. - Identificazione del consegnatario - Generalità e rapporto con il destinatario della notificazione - Necessità - Mancata indicazione delle generalità - Conseguenze - Nullità della notificazione ex art. 160 cod. proc. civ . - Identificabilità del consegnatario attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario - Conseguenze.
In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonchè il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario "a mani della madre Anna così qualificatasi capace e convivente stante la sua precaria assenza" consentisse la identificabilità del consegnatario e, quindi, la certezza del destinatario dell'atto stesso).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12806 del 29/05/2006