Notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005
Istanza di notificazione - Presentazione - Legittimazione - Spettanza alla parte - Personalmente o tramite difensore - Presentazione dell'istanza da parte di soggetto non legittimato - Inesistenza della notificazione - Limiti - Istanza del procuratore non abilitato - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanabilità - Anche per raggiungimento dello scopo - Fattispecie.
La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente sia a mezzo di difensore munito di procura. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, se essa sia stata richiesta da procuratore non abilitato - o perché esercente "extra districtum" o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione -, è affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo (sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto nella specie raggiunto lo scopo, essendo la notificazione avvenuta a mani del legale che rappresentava i ricorrenti nella fase di merito).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005