Successione preferenziale dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. - Sussistenza - Notifica nel luogo di domicilio, non coincidente con quello di residenza - Validità - Condizioni.
Poichè l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. primo e sesto comma cod. proc. civ. per la notifica - se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art.138 cod.proc.civ. - è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005