Notifica a mezzo messo del giudice di pace - Difetto di autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario - Inesistenza della notifica - Esclusione - Sanatoria - Condizioni.
In virtù dell'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata da quest'ultimo, in difetto assoluto dell'autorizzazione del presidente della corte d'appello, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1990 del 29/01/2014