Notificazione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10004 del 06/05/2011
Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, dal soggetto legittimato ad altra persona - Ammissibilità - Omessa menzione nella relazione di notifica della persona effettuante la consegna o della sua qualità di incaricato del legittimato - Irrilevanza - Validità della notifica - Condizioni - Certezza del riferimento alla parte legittimata - Sufficienza - Fondamento.
L'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata; tale principio opera per l'atto di citazione, per il ricorso per cassazione (come nella specie) e, in genere, per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10004 del 06/05/2011