NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010
Perfezionamento - Consegna al destinatario - Prova - Necessità della produzione dell'avviso di ricevimento - Sussistenza - Conseguenza in caso di omessa produzione di tale atto - Inesistenza della notificazione - Notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta - Applicabilità di detto principio - Effetti - Inammissibilità del ricorso.
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010