Notificazione dell'impugnazione presso avvocato domiciliatario cancellato dall'albo - Nullità e non inesistenza - Fondamento.
La notificazione dell'atto di appello eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare, con conseguente perdita dello "ius postulandi" del difensore ed inefficacia dell'elezione di domicilio, benché viziata, perché operata al di fuori delle previsioni dell'art. 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ., è nulla, e non inesistente, essendo avvenuta mediante consegna in un luogo ed a persona in qualche modo collegabili al destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013