notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013
Errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione in appello e nella notifica di esso - Nullità degli atti - Sussistenza - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona del destinatario - Necessità - Individuabilità della persona del destinatario dal contenuto degli atti - Nullità - Esclusione - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
L'errore nell'indicazione delle generalità del convenuto o dell'appellato contenuto nell'atto di citazione in primo grado o in appello e nelle rispettive relate di notificazione non comporta nullità di nessuno dei due atti qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013