Nullità della notificazione del ricorso per cassazione - Omessa rilevazione in sede di legittimità - Conseguenze - Principio di conversione di cui all'art. 161 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Deducibilità in sede di giudizio di rinvio - Esclusione - Deducibilità in sede di ricorso per revocazione - Condizioni e limiti.
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. e, per l'effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10028 del 16/05/2016