Notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013
Per nullità - Omissione ed erronea dichiarazione della contumacia del convenuto - Relativa eccezione - Deducibilità da parte di altro convenuto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata. (Nella specie, i ricorrenti incidentali lamentavano che l'atto di appello non fosse stato notificato personalmente a talune delle parti, minorenni all'atto dell'instaurazione del giudizio di primo grado, ma divenute maggiorenni nel corso del suo svolgimento; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso che i suddetti ricorrenti fossero legittimati a far valere tale vizio non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013