Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016
Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Deroga - Esistenza di una autonoma organizzazione dello studio - Rilevanza - Condizioni e limiti.
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l'elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio. Tuttavia, se nella dichiarazione lo studio sia indicato come quello di una persona determinata, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso si è voluto attribuire rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo dell'organizzazione, fermo restando che, ove quest'ultima continui ad operare dopo la morte del procuratore, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016