Errore concernente l'indirizzo del destinatario - Inammissibilità dell'atto - Esclusione - Condizioni.
In tema di notifiche, l'erronea trascrizione dell'indirizzo del destinatario costituisce mero errore materiale, e non provoca l'inammissibilità dell'atto (nella specie, il controricorso), ove la seconda notifica vada a buon fine e sia positivamente eseguita all'indirizzo esatto entro un termine ragionevole dalla prima.
Sez. 5 - , Sentenza n. 21819 del 28/10/2016