Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016
Notificazione a mezzo raccomandata dell'avviso di liquidazione - Disciplina applicabile - Disciplina concernente il servizio postale ordinario - Relata di notifica o annotazione sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata effettuata la consegna - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016