Procedimento civile - notificazione - a militare - nullità - in genere - omissione delle prescrizioni ex art. 146 cod. Proc. Civ. - nullità – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3316 del 14/05/1983
Distinzione tra militari di carriera e militari in servizio di leva - irrilevanza.*
Quando la notificazione di un atto di citazione a militare in servizio non è eseguita in mani proprie, osservate le Disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti cod. proc. civ., la formalità della consegna di una copia al pubblico ministero per l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene - secondo le modalità stabilite nell'art. 49 disp. Att. Cod. proc. civ. - espressamente richieste dal successivo art. 146 cod. proc. civ. costituisce un adempimento necessario, la cui omissione importa la nullità della notificazione, senza che sia consentita alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare stato abbia potuto avere colui su istanza del quale la notifica viene effettuata. Tale adempimento è infatti, posto a tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari - indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di carriera - le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati. ( V 1090/74; ( V 1421/59; ( V 1623/55; ( V 2665/52; ( V 473/48).*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3316 del 14/05/1983