Procedimento civile - notificazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007
Atti giudiziari notificati nei confronti di convenuto austriaco - Applicabilità della disciplina contenuta nella Convenzione tra Italia e Austria del 30 giugno 1975, resa esecutiva con la legge n. 342 del 1977 - Traduzione dell'atto redatto in lingua italiana nella lingua tedesca - Necessità - Esclusione - Conseguenza della mancanza di detta traduzione - Mera nullità sanabile e non inesistenza dell'atto - Sussistenza.
In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero identificantesi con un cittadino austriaco, dal contesto generale delle disposizioni contenute nell'art. 4 della Convenzione internazionale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria in data 30 giugno 1975 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 342 del 1977), aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 (ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 4 del 1957), si evince che la traduzione dell'atto nella lingua del cittadino destinatario non ne costituisce un elemento essenziale, consistendo soltanto in una specifica modalità della sola notificazione diretta a realizzarne l'effettiva conoscenza, con la conseguenza che la mancata allegazione della traduzione ed il rifiuto di accettazione da parte del convenuto comportano che la notificazione, pur sempre rivolta al destinatario, deve essere considerata nulla, ma non inesistente, con l'effetto che il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga (come nella specie) la costituzione in giudizio dello stesso convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007