Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 10277 del 26/04/2017
Invio di raccomandata di avviso - Adempimento previsto dall'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 - Applicabilità alle notifiche eseguite a far data dal 28 febbraio 2008 - Efficacia retroattiva della norma - Esclusione - Fattispecie in tema di comunicazione di avviso di deposito di sentenza di commissione tributaria.
In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l'adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dall'art. 7, comma 6, della l.n. 890 del 1982 - introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l.n. 31 del 2008 - è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2-quinquies, del medesimo decreto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto valida la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza di commissione tributaria ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, eseguita mediante plico raccomandato spedito e consegnato a mani di familiare convivente del destinatario prima del 28 febbraio 2008, senza necessità di inoltro di ulteriore raccomandata).
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 10277 del 26/04/2017