notificazione - presso il domiciliatario - notificazioni nel domicilio eletto
Difformità tra il domicilio indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e il domicilio indicato nel mandato alle liti - Prevalenza del primo - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013
Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Coppo s.r.l. in liquidazione in data 21.9.2010 ha depositato ricorso per concordato preventivo presso il Tribunale di Macerata, che il giorno successivo ne ha dichiarato il fallimento con sentenza n. 49/2010 su istanza del Credito Industriale Sanmarinese s.p.a. Indi, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 127 depositata il 12 febbraio 2012 ha dichiarato improcedibile il reclamo, proposto dalla società Coppo avverso suddetta pronuncia avendo riscontrato l'omessa notifica al cennato creditore istante, litisconsorte necessario, del reclamo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, ritenendo di non poter concedere in simile evenienza il termine per provvedere alla notifica al fine d'integrare il contraddittorio, chiesto dal reclamante ai sensi degli artt. 102 e 331 c.p.c., in adesione al principio, avente valenza generale seppur affermato con riferimento a giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro, enunciato dalle sezioni unite nella sentenza n. 20604/2008. Provvedendo comunque nel merito, ha dichiarato infondato il reclamo sull'assunto che l'istanza d'ammissione alla procedura di concordato preventivo che, ad avviso del ricorrente, avrebbe precluso la declaratoria di fallimento, era stata proposta in pendenza della procedura prefallimentare ne' il suo esame aveva alcuna priorità. La società Coppo ricorre per cassazione con tre motivi e il curatore fallimentare ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato meMorie difensive ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente è fondata e va accolta. La sentenza impugnata risulta per tabulas notificata in data 10 marzo 2011 a richiesta della Cancelleria della Corte distrettuale nel suo testo integrale all'odierna ricorrente, soccombente nella fase del reclamo, presso il suo procuratore costituito Avv. Gerardo Pi...... nel domicilio eletto da questo indicato presso l'Avv. Ga...., in Via Marsala n. 12 in Ancona, con consegna dell'atto all'Avv. Mi..., che si è ricevuta la notifica con la qualificazione di collega di studio dichiarando che "che ne cura la consegna al
destinatario/domiciliatario momentaneamente assente". Considerato che l'art. 139 c.p.c., comma 2, nell'includere, fra i possibili consegnatari, l'addetto all'ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell'atto lo stesso studio, fa presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione" (Cass. S.U. n. 14792/2005), siffatta notifica deve dichiararsi validamente eseguita. Il diverso recapito del domiciliatario Avv. Gazzani presso altro indirizzo, indicato nella procura a margine del reclamo, che la ricorrente individua nella meMo...a difensiva quale luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi la notifica, desumendone a mò di corollario l'inesistenza della notifica così come eseguita, non assume rilievo alcuno in presenza della diversa ufficiale indicazione, cui si è attenuto l'ufficiale giudiziario, contenuta nell'epigrafe del reclamo e nella nota d'iscrizione a ruolo da parte del procuratore costituito Avv. Pizzorusso. Secondo orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 13979/2002) è irrilevante che il mandato alle liti contenga diversa indicazione del domicilio eletto, che altresì difetta nella specie dell'individuazione del Comune ove trovasi il recapito indicato in via T. Edison n. 12, considerato che l'elezione di domicilio rappresenta atto in sè distinto dal conferimento del mandato alle liti. L'elezione di domicilio contenuta nell'epigrafe dell'atto introduttivo prevale in ogni caso su quella indicata nella procura. E comunque, giova aggiungere, la notifica dell'atto processuale, seppur eseguita in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario, in quanto consegnata a mani della persona che si dichiara "addetta al ritiro" o comunque abilitata a tanto, "deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza" (Cass. n. 17391/2009). Dovendo per l'effetto, in considerazione della forza fidefaciente dell'attestazione dell'u.f. fino a querela di falso, collocarsi il dies a quo del computo del termine di 30 giorni per impugnare la pronuncia della Corte distrettuale dalla data del 10 marzo 2011 il ricorso, notificato il giorno 9 aprile 2011, va ritenuto tardivo e per l'effetto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società Coppo s.r.l. ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 2000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2