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notificazione - presso il domiciliatario - notificazioni nel domicilio eletto

Difformità tra il domicilio indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e il domicilio indicato nel mandato alle liti - Prevalenza del primo - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013

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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013
Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura.