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notificazione - alla residenza, dimora, domicilio

Giudizio di cassazione - Art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. - Uso del fax e della posta elettronica - Ambito - Avviso d'udienza al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma - Applicabilità - Esclusione - Deposito dell'avviso medesimo alla cancelleria della Corte di cassazione - Necessità. Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012

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Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012
In tema di avvisi della cancelleria al difensore, la previsione dell'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. - che consente l'uso del fax e della posta elettronica quali idonei strumenti di comunicazione - è limitata alle sole "comunicazioni" ai difensori e alle "notificazioni tra avvocati" e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Ne consegue che la norma non si applica all'avviso di udienza di cassazione al difensore del ricorrente che non abbia eletto domicilio in Roma, il quale è destinatario della notificazione (e non di comunicazione) da parte della cancelleria, effettuata mediante deposito dell'avviso della cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore abbia dichiarato di avvalersi degli strumenti di cui all'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ.