Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Notificazione a mezzo PEC, ex art. 3 bis della legge n. 53 del 1994, di un atto del processo ad un legale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22320 del 25/09/2017
Onere del destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fondamento.
La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22320 del 25/09/2017