Procedimento civile – notificazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6846 del 22/03/2010
Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a notificazione del ricorso per cassazione.
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione - per inosservanza del termine annuale, ex art. 327 cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 - in quanto l'atto risultava rispedito per la notifica al domiciliatario in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell'esito negativo del primo per irreperibilità del destinatario).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6846 del 22/03/2010