Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001
Notificazione eseguita da avvocato munito di procura ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Consegna diretta di copia dell'atto - Requisiti e modalità prescritti - Autorizzazione del consiglio dell'ordine - Previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto da parte dello stesso - Istituzione ed impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia - Mancanza e mancata osservanza - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità.
L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001