Notificazione eseguita da avvocato munito di procura, ex lege 53/94 - Consegna diretta dell'atto - Necessità - Delega ad altro procuratore - Legittimità - Esclusione .
La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, ex lege n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se delegata ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8041 del 13/06/2000