Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione.
A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018