Notificazione alla persona fisica del rappresentante
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui alla l. n. 263 del 2005 - applicabilità - conseguenze - notificazione alla persona fisica del rappresentante - condizioni - previo tentativo di notifica alla sede legale - necessità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27299 del 26/10/2018
>>> La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 (applicabile "ratione temporis"), è correttamente effettuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti; infatti, la predetta riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27299 del 26/10/2018