Notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2966 del 31/01/2019
Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2966 del 31/01/2019
Residenza all'estero del destinatario della notifica - Conoscenza - Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Esclusione - Ricerca presso ufficio anagrafico nazionale - Insufficienza - Ricerca presso ufficio consolare di riferimento - Necessità - Fattispecie.
In tema di notificazione di atti giudiziari, in presenza di informazioni circa l'origine estera del destinatario (nella specie, evincibili dall'estremo "Z404M" del codice fiscale, indicante la cittadinanza statunitense del proprietario del bene oggetto di pretesa usucapione), deve essere seguita la procedura di cui all'art. 142 c.p.c., concernente la notificazione "a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica", e non quella prevista dall'art. 143 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di notificazione "a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti". Pertanto, rientra nell'ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento di cui all'art. 6 della l. n. 470 del 1988, non essendo, al contrario, sufficiente la ricerca effettuata presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva col destinatario straniero.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2966 del 31/01/2019